La
Giustizia è l'espressione più alta dell'osservanza
della Legge, viene amministrata dalla Magistratura
"In nome del popolo" secondo il valore
Costituzionale.
La
Magistratura costituisce un ordine autonomo ed
indipendente: i giudici sono soggetti soltanto alla
legge.
L'amministrazione della giustizia deve svolgersi
senza alcuna interferenza dei poteri legislativo ed
esecutivo:
il
giudice deve poter applicare la legge senza favorire
o contraddire le forze politiche del
Parlamento e del Governo egli deve ispirarsi alla
Giustizia ed alla necessità di preservare l'ordine
sociale e ristabilire l'equilibrio dei rapporti
quando sia stato violato.
Al
Giudice perciò è stata assicurata la più completa
indipendenza nell'applicare la legge e nel punire
che l'ha violata.
L'ordinamento Giurisdizionale è stato costituito in
modo da rispondere pienamente a questa esigenza
fondamentale della coscienza umana e assicuri a
tutti la difesa dei diritti umani, civili e politici
garantiti dalla Costituzione.
La
costituzione ha stabilito altri principi che
regolano l'ordinamento giudiziario: "la pluralità
degli organi giurisdizionali" ove la funzione è
ripartita tra più giudici ciascuno competente per
materia, valore, territorio e quello del "doppio
grado di giurisdizione" nel quale ogni decisione può
essere riesaminata, a richiesta da una parte, da una
Magistratura di grado superiore, affinché questa
possa riparare eventuali errori dell'organo
inferiore.
Tutti i
provvedimenti giurisdizionali debbono essere
motivati.
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
La
Costituzione al fine di assicurare alla
Magistratura la massima autonomia ed indipendenza
rispetto agli altri tre poteri dello Stato ha
affidato l'autogoverno di essa al "Consiglio
superiore della Magistratura" presieduto dal
Presidente della Repubblica e composto da due membri
di diritto (Primo Presidente e Procuratore Generale
della Corte di Cassazione), di quattordici membri
eletti dai magistrati e di sette membri eletti dal
Parlamento in seduta comune. Il Consiglio Superiore
provvede a tutti gli atti che comunque riguardino la
carriera dei Magistrati (assunzioni, trasferimenti,
promozioni, provvedimenti disciplinari)
LA
MAGISTRATURA ORDINARIA
Gli
organi giurisdizionali si dividono in ordinari e
speciali. Gli organi speciali espressamente citati
dalla Costituzione, sono il Consiglio di Stato,
la Corte dei Conti ed i Tribunali Militari .
La
giurisdizione ordinaria si distingue in Civile
e Penale
Gli
Organi della Giurisdizione Civile sono: - il
Giudice conciliatore con sede in ogni Comune, - il
Pretore con sede in ogni Mandamento che comprende
più Comuni, - il Tribunale con sede in ogni
circondario, - la Corte di Appello con sede in ogni
distretto, - la Suprema Corte di Cassazione con sede
a Roma.
Gli
Organi della Giurisdizione Penale sono: il
Pretore, competente per reati da solo multa o con
pena non superiore ai tre anni. - Il Tribunale
competente per i reati che non sono di competenza
del Pretore ne della Corte di Assise. - La Corte di
Appello per i reati giudicati in primo grado
dai Tribunali. - La Corte d'Assise e d'Appello per i
reati giudicati in primo grado dalla Corte di
Assise. - La Suprema Corte di Cassazione che giudica
sulle questioni di diritto.
E'
sempre il Pubblico Ministero che inizia l'azione
penale per la tutela del pubblico interesse se
questo è leso dal reato |