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La Magistratura

 

 

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La Giustizia è l'espressione più alta dell'osservanza della Legge, viene amministrata dalla Magistratura "In nome del popolo" secondo il valore Costituzionale.

 

La Magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente: i giudici sono soggetti soltanto alla legge.

L'amministrazione della giustizia deve svolgersi senza alcuna interferenza dei poteri legislativo ed esecutivo:

il giudice deve poter applicare la legge senza favorire o contraddire  le forze politiche del Parlamento e del Governo egli deve ispirarsi alla Giustizia ed alla necessità di preservare l'ordine sociale e ristabilire l'equilibrio dei rapporti quando sia stato violato.

Al Giudice perciò è stata assicurata la più completa indipendenza nell'applicare la legge e nel punire che l'ha violata.

L'ordinamento Giurisdizionale è stato costituito in modo da rispondere pienamente a questa esigenza fondamentale della coscienza umana e assicuri a tutti la difesa dei diritti umani, civili e politici garantiti dalla Costituzione.

La costituzione ha  stabilito altri principi che regolano l'ordinamento giudiziario: "la pluralità degli organi giurisdizionali" ove la funzione è ripartita tra più giudici ciascuno competente per materia, valore, territorio e quello del "doppio grado di giurisdizione" nel quale ogni decisione può essere riesaminata, a richiesta da una parte, da una Magistratura di grado superiore, affinché questa possa riparare eventuali errori dell'organo inferiore.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

La Costituzione  al fine di assicurare alla Magistratura la massima autonomia ed indipendenza rispetto agli altri tre poteri dello Stato ha affidato l'autogoverno di essa al "Consiglio superiore della Magistratura" presieduto dal Presidente della Repubblica e composto da due membri di diritto (Primo Presidente e Procuratore Generale della Corte di Cassazione), di quattordici membri eletti dai magistrati e di sette membri eletti dal Parlamento in seduta comune. Il Consiglio Superiore provvede a tutti gli atti che comunque riguardino la carriera dei Magistrati (assunzioni, trasferimenti, promozioni, provvedimenti disciplinari)

LA MAGISTRATURA ORDINARIA

Gli organi giurisdizionali si dividono in ordinari e speciali. Gli organi speciali espressamente citati dalla Costituzione, sono il Consiglio di Stato,  la Corte dei Conti  ed i Tribunali Militari .

 

La giurisdizione ordinaria si distingue in Civile e Penale

Gli Organi della Giurisdizione Civile sono: - il Giudice conciliatore con sede in ogni Comune, - il Pretore con sede in ogni Mandamento che comprende più Comuni, - il Tribunale con sede in ogni circondario, - la Corte di Appello con sede in ogni distretto, - la Suprema Corte di Cassazione con sede a Roma.

Gli Organi della Giurisdizione Penale sono: il Pretore, competente per reati da solo multa o con pena non superiore ai tre anni. - Il Tribunale competente per i reati che non sono di competenza del Pretore ne della Corte di Assise. - La Corte di Appello per i reati giudicati in  primo grado dai Tribunali. - La Corte d'Assise e d'Appello per i reati giudicati in primo grado dalla Corte di Assise. - La Suprema Corte di Cassazione che giudica sulle questioni di diritto.

E' sempre il Pubblico Ministero che inizia l'azione penale per la tutela del pubblico interesse se questo è leso dal reato

 

 

 

 

 

 

 

 

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