Il Governo
esercita il potere esecutivo, cioè promuove e coordina tutta
l'azione dello stato sia nei rapporti interni sia in quelli
internazionali. Esso in pratica, ha una funzione di
iniziativa, di impulso e di direzione.
Il Governo è
composto dal Presidente de Consigli dei Ministri e dai
Ministri che, insieme, costituiscono il "Consiglio dei
Ministri".
Il Presidente
della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei
Ministri e, su proposta di questo, i Ministri
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri è l'uomo a cui, per la sua
preparazione , per la sua esperienza ed altre
preminenti qualità, si rivolge il Capo dello Stato per la
formazione del Governo.
Il presidente
del Consiglio impartisce direttive e coordina le attività; è
quindi responsabile dell'operato di tutto il Governo.
Sia il
Presidente del Consiglio, sia i Ministri, prima di assumere
le funzioni, prestano giuramento in presenza del Presidente
della Repubblica.
Il Presidente
della Repubblica affida l'incarico di costituire il Governo
a colui che, è ritenuto più idoneo tra gli appartenenti ai
gruppi politici che formano la maggioranza del Parlamento.
Quindi gli uomini del Governo, anche se nominati dal Capo
dello Stato sono l'espressione delle correnti politiche di
maggioranza delle due Camere.
Il Governo,
nominato da Capo dello Stato non può ritenersi legittimo se
entro dieci giorni dalla sua costituzione non ha ottenuto,
con una votazione dei deputati e dei senatori, la fiducia
delle due Camere.
I Governo, se
nella votazione per la fiducia non ottiene la maggioranza,
rassegna le dimissioni, e il Presidente della Repubblica
inizia subito le consultazioni per la formazione di un nuovo
Governo.
Anche i
Ministri, oltre al loro Presidente, sono responsabili
collegialmente per gli atti approvati dal Consiglio
dei Ministri, e individualmente per gli atti che
ciascuno di essi compie nel proprio ministero.
Possono far
parte del Consiglio dei Ministri anche i cosi detti
"Ministri senza portafoglio", uomini di particolare
competenza in qualche settore della vita nazionale, ai quali
però non è affidata la direzione di alcun dicastero, ma le
cui conoscenze tecniche possono essere di grande aiuto
all'opera del Governo.
La Costituzione
non fa cenno dei "Sottosegretari di Stato" che,
nell'ordinamento costituzionale precedente, erano previsti
come coadiutori dei singoli Ministri nella direzione degli
affari di ciascun Ministero.
Non essndo stata
abrogata la disposizione che li riguarda la loro nomina è
tuttora mantenuta; comunque essi non fanno parte del
Consiglio dei Ministri ed esercitano solo le funzioni
delegate dal rispettivo Ministero.
I Sottosegretari
sono nominati dal Presidente della Repubblica, su delibera
del Consiglio dei Ministri..
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