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Il Governo

 

 

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Il Governo esercita il potere esecutivo, cioè promuove e coordina tutta l'azione dello stato sia nei rapporti interni sia in quelli internazionali. Esso in pratica, ha una funzione di iniziativa, di impulso e di direzione.

Il Governo è composto dal Presidente de Consigli dei Ministri e dai Ministri che, insieme, costituiscono il "Consiglio dei Ministri".

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri

 

 

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è l'uomo a cui, per la sua preparazione , per la sua esperienza  ed altre preminenti qualità, si rivolge il Capo dello Stato per la formazione del Governo.

Il presidente del Consiglio impartisce direttive e coordina le attività; è quindi responsabile dell'operato di tutto il Governo.

Sia il Presidente del Consiglio, sia i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento in presenza del Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica affida l'incarico di costituire il Governo a colui che, è ritenuto più idoneo tra gli appartenenti ai gruppi politici che formano la maggioranza del Parlamento. Quindi gli uomini del Governo, anche se nominati dal Capo dello Stato sono l'espressione delle correnti politiche di maggioranza delle due Camere.

Il Governo, nominato da Capo dello Stato non può ritenersi legittimo se entro dieci giorni dalla sua costituzione non ha ottenuto, con una votazione dei deputati e dei senatori, la fiducia delle due Camere.

I Governo, se nella votazione per la fiducia non ottiene la maggioranza, rassegna le dimissioni, e il Presidente della Repubblica inizia subito le consultazioni per la formazione di un nuovo Governo.

Anche i Ministri, oltre al loro Presidente, sono responsabili collegialmente per gli atti  approvati dal Consiglio dei Ministri, e individualmente per gli atti  che ciascuno di essi compie nel proprio ministero.

Possono far parte del Consiglio dei Ministri anche i cosi detti "Ministri senza portafoglio", uomini di particolare competenza in qualche settore della vita nazionale, ai quali però non è affidata la direzione di alcun dicastero, ma le cui conoscenze tecniche possono essere di grande aiuto all'opera del Governo.

La Costituzione non fa cenno dei "Sottosegretari di Stato" che, nell'ordinamento costituzionale precedente, erano previsti come coadiutori dei singoli Ministri nella direzione degli affari di ciascun Ministero.

Non essndo stata abrogata la disposizione che li riguarda la loro nomina è tuttora mantenuta; comunque essi non fanno parte del Consiglio dei Ministri ed esercitano solo le funzioni delegate dal rispettivo Ministero.

I Sottosegretari sono nominati dal Presidente della Repubblica, su delibera del Consiglio dei Ministri..